Condizioni generali del contratto

Condizioni generali del contratto

versione 06/2018

 

1. Applicazione delle condizioni generali del contratto

1.1 Si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali di contratto a tutti i contratti di vendita, fornitura, d’opera ed aventi ad oggetto l’affidamento di altri incarichi (messa in funzione, montaggio ecc.) conclusi tra la società Schachermayer Italia, con sede in 39031 Brunico, Anello Nord 25 (di seguito denominata “Fornitore”) e l’acquirente o committente (di seguito denominato “Cliente”).

1.2 Qualora il rapporto d’affari fosse di lungo periodo, le presenti condizioni generali del contratto hanno validità anche se non esplicitamente richiamate. Queste condizioni sono applicabili altresì a tutti i lavori accessori collegati all’esecuzione delle prestazioni e ai successivi rapporti commerciali, anche quando non vengono concordati separatamente verbalmente o per iscritto.

1.3 Eventuali disposizioni in deroga alle presenti condizioni di contratto prevalgono solo se previste dal Fornitore per iscritto nella conferma d’ordine, ovvero se concordate separatamente in specifici contratti. Le condizioni del Cliente valgono soltanto se espressamente approvate in forma scritto dal Fornitore. Accordi orali, condizioni generali e moduli del Cliente non trovano applicazione.

1.4 Per il Cliente consumatore in base all’art. 3 comma 1 lettera a) del Codice del Consumo trovano applicazione le norme imperative del codice al consumo al posto di quelle delle condizioni generali del contratto. Rimane impregiudicata l’applicazione delle disposizioni delle presenti condizioni comp

2. Conclusione del contratto

2.1 Le informazioni fornite dal Fornitore – anche su richiesta del Cliente – non sono vincolanti, nemmeno se riguardanti i prezzi, termini, o altre specifiche tecniche. Informazioni di carattere tecnico o proposte di soluzioni da parte del Fornitore, così come descrizioni, prove o campioni, hanno valore soltanto dimostrativo e non costituiscono nessuna garanzia da parte del Fornitore. Lo stesso vale anche qualora a fronte di un ordine del Cliente venga predisposta dal Fornitore una conferma d’ordine soltanto provvisoria.

2.2 Il contratto si perfeziona al momento della comunicazione da parte del Fornitore al Cliente della conferma dell’ordine, ovvero in mancanza di tale accettazione esplicita, in conseguenza dell’esecuzione da parte del Fornitore dell’ordine ricevuto dal Cliente. Il contratto si perfeziona anche senza l’invio da parte del Fornitore della conferma d’ordine, al momento in cui il Cliente accetta in forma scritta la proposta, definita esplicitamente come tale dal Fornitore, o nel momento in cui il Cliente sottoscrive il modulo d’ordine del Fornitore.

2.3 In caso di mancata corrispondenza tra la conferma d’ordine sottoscritta dal Cliente e la sua ordinazione, prevale la conferma d’ordine.

3. Fornitura

3.1 Salvo diverse pattuizioni concordate per iscritto, la consegna della merce avviene nello stabilimento del Fornitore secondo la clausola resa franco stabilimento (ex works, secondo le disposizioni Incoterms).

3.2 Qualora il Fornitore si fosse assunto l’obbligo di consegna della merce presso il Cliente, il luogo dell’adempimento è comunque individuato nello stabilimento del Fornitore ovvero nel deposito di consegna espressamente indicato nella conferma d’ordine.

3.3 Se le parti hanno espressamente concordato l’obbligo del Fornitore di consegna presso il Cliente, deve essere garantita la percorribilità della strada per la consegna con autotreni pesanti. Qualora il Fornitore avesse assunto contrattualmente l’obbligo di consegna presso il Cliente, tutti i costi di trasporto e di imballaggio (tutte le spese di spedizione) rimangono a carico del Cliente.

3.4 La merce si intende consegnata anche se non viene ritirata entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione da parte del Fornitore di disponibilità della merce. Dopo tale termine ogni rischio successivo è a carico del Cliente.

3.5 La merce viene assicurata per perdita e danni derivanti dal trasporto soltanto su disposizione scritta da parte del Cliente e a sue spese.

3.6 Il Cliente è tenuto a verificare immediatamente dopo la consegna integrità e conformità contrattuale della merce. Il Cliente perde il diritto di far valere un’inadempienza contrattuale se non esegue alcuna verifica, o se non denuncia per iscritto i vizi immediatamente dopo la consegna o comunque dopo che avrebbe potuto scoprire i vizi se avesse eseguito un’adeguata verifica.

3.7 I danni da trasporto visibili devono essere contestati immediatamente al momento della consegna e il tipo di danno e la sua entità devono essere annotati dettagliatamente sul documento di trasposto ovvero sul bollettino di consegna, controfirmati dal trasportatore per conferma del reclamo e comunicati al Fornitore.

3.8 Il rischio di perdite o danni dovuti a casi fortuiti si trasferisce al Cliente al momento della comunicazione di disponibilità della merce o secondo le clausole Incoterms applicabili.

3.9 Determinate merci (come ad esempio porte o altre merci ingombranti) vengono consegnati al Cliente su apposite attrezzature accessorie di trasporto (palette speciali, carrelli contenitori ecc.). Tali attrezzature di trasporto sono di proprietà del Fornitore e devono essergli restituite. Tali attrezzature di trasporto devono essere conservate in modo adeguato fino al momento del ritiro da parte del Fornitore e consegnate su richiesta. In caso di mancata restituzione o danneggiamento, le summenzionate attrezzature di trasporto vengono fatturate al Cliente.

4. Ritardato ritiro della merce

4.1 Il Cliente è tenuto a prendere in consegna la merce nel luogo di adempimento e, in ogni caso, secondo le clausole di Incoterms concordate nel contratto. Pretese avanzate dal Cliente a causa di consegne contrattualmente inadempienti o il fatto che il Cliente non fosse in grado di verificare le condizioni della merce non lo autorizzano a rifiutare o rimandare la presa in consegna della merce.

4.2 Se, dopo la comunicazione di disponibilità da parte del Fornitore, il Cliente non ritira la merce, il Fornitore, a spese e rischio del Cliente, può (i) depositarla presso il proprio stabilimento ovvero presso un terzo (ii) o spedirla al Cliente. Qualora la merce venisse depositata presso il Fornitore, il Cliente dovrà corrispondergli un canone di deposito secondo le tariffe applicate dai pubblici depositi. Il Fornitore è responsabile per l’eventuale perdita o deterioramento della merce soltanto in caso di dolo o colpa grave. Rimangono impregiudicati i diritti del Fornitore previsti dal codice civile (art. 1517 e 1518).

4.3 In caso di ingiustificato mancato ritiro totale o parziale della merce da parte del Cliente, il Fornitore può (i) dopo aver messo in mora il Cliente intimandolo a ritirare la merce entro un termine di 14 giorni, recedere dal contratto e/o (ii) pretendere il risarcimento del danno per inadempimento.

5. Forza Maggiore

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore in caso di eventi determinati da caso fortuito, forza maggiore, quali ad esempio scioperi, perturbazioni della circolazione, guerre, incendi, esplosioni, terremoti, mancanza di materiali necessari per la produzione dei beni, impossibilità di ottenere licenze e permessi ecc. Tali impedimenti ed eventi, anche se riguardano i fornitori a monte o il Fornitore, liberano quest’ultimo dall’obbligo di adempiere alla consegna per il tempo della loro durata.

6. Termini di consegna

6.1 I termini di consegna sono indicativi, a meno che non vengano definiti perentori in forma esplicita e scritta; essi hanno inizio con (i) l’arrivo al Cliente della conferma dell’ordine da parte del Fornitore oppure, in mancanza dell’ordine di conferma, (ii) con la comunicazione da parte del Fornitore al Cliente della disponibilità della merce. Qualora l’offerta del Fornitore accettata da parte del Cliente o il modello di ordine del Fornitore o la conferma dell’ordine notificata al Cliente dovesse già contenere una data precisa di consegna anziché un termine perentorio di consegna, essa prevale sulle disposizioni di cui ai punti (i) e (ii). Laddove la data di consegna venisse superata di oltre 6 settimane, o la merce venisse fornita nei termini ma in quantità minore di quella pattuita, il Fornitore cade in mora ed il Cliente è tenuto a garantire un termine aggiuntivo di 6 settimane per la fornitura. Se tale termine aggiuntivo trascorre infruttuoso, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto, qualora abbia comunicato il recesso al momento della concessione del termine aggiuntivo.

6.2 Il decorso dei termini di consegna di cui al punto 6.1 si interrompono se si verifica una delle seguenti circostanze e continuano a decorrere solamente dal momento di cessazione dei motivi di interruzione: violazione dell’obbligo di partecipazione da parte del Cliente o altre violazioni del presente o di altri contratti, sospensione, interruzione o ritardo della fornitura da parte del fornitore a monte nei confronti del Fornitore, difetti tecnici di impianti di produzione o di sistemi di trasporto, nonché tutte le cause di forza maggiore elencate al punto 5. 6.3 Se le cause indicate all’art. 6.2 si protraggono per oltre due mesi, sia il Fornitore, sia il Cliente possono risolvere unilateralmente il contratto mediante dichiarazione scritta. Tale facoltà non sussiste in capo al Cliente se l’interruzione è a lui imputabile.

7. Consegne parziali

Se non è stato diversamente espressamente stabilito dalle parti, il Fornitore può effettuare consegne parziali, che devono essere accettate e pagate dal Cliente. Le consegne parziali rimangono impregiudicate dall’eventuale recesso o risoluzione del contratto a meno che le cause del recesso o della risoluzione non riguardino anche l’esecuzione parziale del contratto.

8. Garanzia

8.1 Dopo la consegna della merce, il Fornitore risponde di vizi della merce secondo le disposizioni di legge vigenti.

8.2 Descrizioni di merci in forma pubblicitaria o in altre forme rivolte al pubblico non costituiscono una descrizione della qualità della merce. La merce è considerata conforme al contratto se corrisponde al campione eventualmente fornito al Cliente.

8.3 Per le merci indicate dal Fornitore come di minor qualità, come ad esempio di “seconda scelta”, la garanzia si limita alle caratteristiche che possono essere attese in base alla particolare qualificazione della merce.

8.4 Sono ammesse variazioni di misure, peso o qualità, nei limiti delle norme pattuite o vigenti nel paese del Fornitore. Lo stesso vale per la consueta tolleranza nell’ambito della determinazione delle quantità in base ai principi matematici.

8.5 Non sussiste la garanzia per eventuali variazioni nella tonalità dei colori dovute a fattori di produzione o ai materiali.

8.6 Qualora la merce venisse prodotta da terzi e questi dovessero concedere un prolungamento della garanzia legale, tale prolungamento viene accordato anche al Cliente. L’eventuale riparazione di un vizio non comporta un prolungamento della garanzia

8.7 Le contestazioni aventi ad oggetto vizi, difetti ovvero non integrità della fornitura devono essere comunicate al Fornitore in forma scritta immediatamente dopo la consegna della merce. I vizi non apparenti devono essere denunciati al Fornitore immediatamente dopo la scoperta e, in ogni caso, entro il termine di 8 giorni dalla scoperta. La garanzia non è prestata se al momento della conclusione del contratto il Cliente era a conoscenza dei vizi ovvero se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo il caso in cui in quest’ultimo caso, il Fornitore abbia espressamente dichiarato in forma scritta che la cosa è esente da vizi.

8.8 Il Fornitore non risponde per i vizi o difetti che sono irrilevanti per gli interessi del Cliente ovvero che sono da attribuire ad una circostanza che é addebitabile al Cliente.

8.9 Se la denuncia del vizio è tempestiva, al Fornitore è espressamente consentito scegliere se procedere, entro un congruo termine, alla riparazione del prodotto ovvero alla sua sostituzione con un prodotto equivalente. Al Forniture è consentito effettuare anche più tentativi per la riparazione del prodotto.

8.9.1 È esclusa la responsabilità del Fornitore per qualsiasi conseguenza dovuta a modifiche o a lavori di riparazione non idonei, effettuati dal Cliente o da terzi senza previo consenso scritto da parte del Fornitore. È consentito al Cliente rimuovere o far rimuovere a terzi eventuali vizi della merce solo in caso di pericolo per la sicurezza dell’azienda ovvero per impedire il verificarsi di danni di portata esageratamente rilevante e, comunque, il Fornitore deve esserne immediatamente informato. La garanzia diviene, in ogni caso, inefficace se la merce viene utilizzata in modo non idoneo ovvero per impieghi diversi da quelle per cui è predisposta.

9. Dichiarazioni del produttore

9.1 Dichiarazioni in merito alla garanzia, anche se rilasciate dal Fornitore, possono generare pretese solamente nei confronti del produttore.

9.2 Il Fornitore non garantisce la correttezza delle indicazioni sull’utilizzo e sul funzionamento che dovessero essere contenute in prospetti, descrizioni tecniche o altre istruzioni. La correttezza delle stesse ricade nell’ambito di responsabilità esclusiva del produttore o dell’importatore, laddove il Fornitore non sia lui stesso l’importatore. Il Fornitore non presta nessuna garanzia di buon funzionamento ai sensi dell’art. 1512 c.c., salvo che non sia stata espressamente specificamente pattuita per iscritto tra le parti.

10. Risarcimento del danno

10.1 Il diritto al risarcimento del danno si estingue, in ogni caso, se il Cliente ha effettuato la lavorazione o trasformazione della merce ovvero l’ha venduta a terzi senza che sia stata data al Fornitore la possibilità di verificare la mancanza di conformità della merce.

10.2 Le informazioni tecniche e l’attività di consulenza che non ricadono nell’ambito delle prestazioni dovute contrattualmente dal Fornitore, vengono eventualmente fornite a titolo gratuito ed è esclusa qualsiasi responsabilità in merito in capo al Fornitore.

11. Prezzi e condizioni di pagamento

11.1 Se non è stato diversamente pattuito, i prezzi valgono franco magazzino Fornitore o franco deposito come indicato nell’offerta, nel modello di ordine scritto del Fornitore o nella conferma dell’ordine trasmessa al Cliente, senza comprendere imballaggi, assicurazione sul trasporto, costi di carico e di montaggio. I prezzi sono sempre indicati in Euro, IVA ed imposte legali escluse. Le prestazioni e le forniture non comprese nel prezzo verranno addebitate al Cliente in base all’effettiva spendita di tempo e materiale. Per la fornitura di piccole quantità sono dovute maggiorazioni a titolo di corrispettivo per il maggior incomodo.

11.2 È consentito al Fornitore chiedere al Cliente il pagamento di un acconto o il pagamento anticipato della prestazione.

11.3 Tutte le eventuali tasse legate al contratto come imposte per l’esportazione o l’importazione e dazi doganali sono a carico del Cliente.

11.4 I prezzi del Fornitore sono determinati in base al costo dei materiali e degli stipendi correnti al momento della conferma d’ordine. Se tali costi dovessero aumentare oltre il 20% nel periodo intercorrente tra la conclusione del contratto e l’esecuzione della prestazione, il Fornitore ha il diritto (i) di addebitare la differenza di costo al Cliente e (ii) di recedere dal contratto. Lo stesso vale per altre maggiorazioni non imputabili al Fornitore come tasse, dazi o spese di trasporto.

11.5 Tutti i prezzi fanno riferimento al momento in cui il Fornitore trasmette la sua offerta al Cliente o al momento della sottoscrizione da parte del Cliente del modello di ordine scritta. In mancanza di un’offerta o di un modello di ordine scritto o della conferma dell’ordine trasmessa dal Fornitore al Cliente, o in mancanza della conferma dell’ordine, vale il prezzo applicato alla fine del mese precedente la fornitura.

11.6 Se la fornitura deve essere effettuata dopo oltre due mesi dalla stipula del contratto, o se la fornitura non può essere effettuata per motivi non imputabili al Fornitore (quindi, in particolare, per i motivi di cui al punto 5), entro due mesi dalla stipula, il Fornitore può applicare il prezzo valido in quel momento successivo e non il prezzo pattuito inizialmente. Il Fornitore ha il diritto di adattare il prezzo fino alla fornitura (i) nel caso di una variazione del tasso di cambio o (ii) in caso di costi aggiuntivi generati da un carico incompleto, l’insorgere di ostacoli nel carico e trasporto della merce, e (iii) nel caso di una variazione del percorso di trasporto per motivi non imputabili al Fornitore, e (iv) nel caso di una variazione di nolo, tasse, dazi e competenze, qualora il Fornitore stesso abbia provveduto alla spedizione (punto 3). L’adattamento del prezzo deveavvenire in conformità con i suddetti elementi di spesa ed in proporzione alla misura in cui interferiscono con le variazioni del prezzo.

11.7 I pagamenti hanno effetto liberatorio soltanto se effettuati presso il luogo di pagamento specificato nella fattura; pagamenti effettuati a rappresentanti o trasportatori non liberano il Cliente dall’obbligo di pagamento. Le fatture dei Fornitori sono esigibili esenti da ritenute dal momento della fornitura o comunque dal momento di ricezione della fattura. Le fatture sono esigibili indipendentemente dal fatto che il Cliente abbia avuto modo di controllare la merce o meno, o se intende contestarne vizi o danni. Se vengono effettuate delle forniture parziali, il Fornitore ha il diritto di emettere fatture parziali. Il Fornitore ha altresì il diritto di richiedere acconti o una garanzia del pagamento.

11.8 Il Cliente ha diritto a sconti soltanto se questi sono stati espressamente concordati tra le parti in forma scritta. Eventuali sconti applicati su fatture parziali già pagate perdono validità in caso di ritardato pagamento delle successive fatture parziali o della fattura totale.

11.9 Se sussistono più pretese creditorie nei confronti del Cliente, i pagamenti effettuati vengono automaticamente imputati ai crediti più antichi. Con riferimento alle singole pretese creditorie del Fornitore, i pagamenti effettuati estinguono primariamente i costi connessi all’esecuzione della prestazione, in seguito gli interessi ed infine il capitale. Una diversa imputazione dei pagamenti da parte del Cliente è inefficace.

11.10 Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta il ritardo del Cliente. In caso di ritardo nel pagamento imputabile al Cliente trova applicazione il D. lgs. N. 231/2002. Il Fornitore ha inoltre il diritto di risolvere in tutto o in parte il contratto.

11.11 Senza previa autorizzazione scritta da parte del Fornitore, il Cliente non ha il diritto, per nessun motivo, di compensare i propri obblighi di pagamento con proprie pretese, o di trattenere un pagamento.

12. Riserva di proprietà

Si applica l’art. 11 D.Lgs. 231/2002.

13. Protezione dei dati + newsletter

13.1 La protezione dei dati dei nostri clienti per noi è una questione molto seria. Per tutte le informazioni riguardanti le nostre direttive sulla tutela dei dati, è consultabile il sito www.schachermayer.at/datenschutz. Per ricevere la nostra newsletter è necessario il Vostro consenso, ove non vi sia già un rapporto commerciale in essere, cliccando la relativa voce nella casella. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento tramite e-mail, telefax, modulo online o lettera indirizzata come da intestazione delle presenti condizioni generali di contratto.

14. Clausole generali

14.1 Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto fossero nulle, tutte le altre disposizioni rimangono valide e vincolanti. Laddove venisse individuata una lacuna, le parti si impegnano a trovare una regolamentazione alternativa il cui risultato economico si avvicini il più possibile a quello della disposizione nulla.

14.2 Per essere efficace, la cessione di crediti del Cliente necessita del consenso scritto da parte del Fornitore. A sua volta, il Fornitore ha il diritto di cedere i propri crediti.

14.3 Azioni o omissioni del produttore, del fornitore a monte o del vettore non sono imputabili al Fornitore.

14.4 Progetti, botte ed altra documentazione tecnica come prospetti, cataloghi, materiale illustrativo, campioni e simili restano proprietà intellettuale del Fornitore. Ciò vale anche qualora tali documenti fossero disponibili online. Qualsiasi utilizzo, riproduzione, pubblicazione o diffusione necessita di un previo consenso esplicito e scritto da parte del Fornitore. In mancanza di tale consenso e in presenza di anche solo uno dei tipi di utilizzo summenzionati, il Fornitore ha il diritto ad ottenere il pagamento una tantum pari al 25% dei costi di progettazione e produzione o dell’importo indicato nel preventivo, a prescindere che il diritto d’autore sia stato violato o meno.

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