clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono espressamente approvate le seguenti clausole
- 3.1. Fornitura,
- 3.2. Luogo fornitura,
- 3.4. Responsabilitá fornitura,
- 3.8 Trasferimento del rischio in caso di fornitura,
- 4.2 Ritardato ritiro merce e responsabilità,
- 6.1 Termini di consegna e responsabilità,
- 8.2 Limitazione garanzia,
- 8.4 e 8.5 Variazione misure,
- 8.8 Limitazione responsabilità,
- 8.9 Sostituzione prodotto,
- 10.2 Risarcimento del danno in caso di consulenza,
- 11.1 Determinazione prezzo,
- 11.3 Tributi sui prezzi,
- 11.4 Autorizzazione aumento prezzi,
- 11.6 Revisione prezzo in caso di ritardata consegna,
- 11.11 Compensazione
- 14.4 Violazione diritto di autore e penale